Statuto

Associazione Amici dei Musei di Napoli


 

Titolo I

SCOPI E COMPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

  • Articolo 1:
    E’ istituita a Napoli un’Associazione di Amici dei Musei
  • Articolo 2:
    L’Associazione ha la denominazione << Amici dei Musei di Napoli >>
  • Articolo 3:
    L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità e solidarietà sociale; ha finalità culturali e si prefigge i seguenti scopi:
    valorizzare sempre più i monumenti, i musei e le biblioteche di Napoli, potenziandone le varie attività;
    promuovere visite a Musei e Monumenti della Campania, conferenze d’Arte e di Archeologia;
    pubblicare per i soci un bollettino, nonchè studi, relazioni, monografie ecc. relativo agli scopi sociali;
    stabilire scambi culturali con Enti e studiosi italiani e stranieri;
    promuovere ogni altra attività intesa a diffondere la conoscenza dell’Arte, dell’Archeologia e della Storia, in particolare nell’ambito delle scuole e fra i giovani;
    promuovere acquisti, lasciti, donazioni e depositi di opere d’arte e cimeli ai Musei di Napoli, onde incrementare le loro collezioni, promuovere restauri ai monumenti della Regione Campania.
  • Articolo 4:
    I Soci, persone fisiche e giuridiche, si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Benemeriti e Onorari.
    La divisione dei soci alle suddette categorie non importa alcuna differenza di trattamento fra gli aderenti in ordine ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
    Le domande di ammissione all’Associazione vanno sottoposte al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
    I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare anticipatamente all’inizio di ogni anno, una quota sociale, che è ridotta per il coniuge di un associato, per gli studenti, e -su loro richiesta- per le persone di più di 70 anni. I Soci Benemeriti devono versare un contributo “una tantum” all’atto dell’ammissione ed una quota sociale anticipata all’inizio di ogni anno.
    Tutti i Soci di nuova iscrizione devono versare una tassa di ammissione.
    Le quote annuali vengono stabilite per decisione dell’Assemblea.
    La qualifica di Socio Onorario è data dal Consiglio Direttivo a coloro che possono conferire particolare lustro all’Associazione e che con donazioni ed elargizioni cospicue contribuiscono al potenziamento dei Musei di Napoli e della Associazione.
    Questa qualifica conferisce alle persone che hanno ricevuto il diritto di far parte dell’Associazione senza essere tenuti a pagare la quota sociale.
  • Articolo 5:
    L’iscrizione vale per l’anno solare in cui è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata, se non sia stato presentato dal Socio atto formale di dimissioni entro il 31 ottobre dell’anno in corso.
    Si decade dalla qualità di socio:
    per dimissioni;
    per radiazione decisa dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo, per morosità o per motivi gravi.
  • Articolo 6:
    I Soci di ogni categoria partecipano alle riunioni delle assemblee con diritto di voto; ricevono il bollettino dell’Associazione e, se stampate, le eventuali pubblicazioni da questa edite; godranno altresì di tutte le facilitazioni che l’Associazione otterrà in ordine all’ingresso nei Musei ed alle Mostre in essi organizzate, ed a partecipare a tutte le manifestazioni, viaggi, gite convegni, ecc. , promossi dall’Associazione.

Titolo II
AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO

  • Articolo 7:
    L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da undici Membri eletti per tre anni dall’Assemblea e scelti nelle categorie di Soci di cui è composta l’Associazione.
    Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi del parere dei Sovrintendenti alle Antichità alle Gallerie nella cui giurisdizione rientra la città di Napoli e del Direttore del Museo Civico “G.Filangeri”.
    Il Consiglio Direttivo può nominare delegati per particolari attività sociali ed eventualmente il Direttore ed il Comitato di Redazione del Bollettino, e gli incaricati per le Pubbliche Relazioni.
    Se dovessero venire a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvederà provvisoriamente alla loro sostituzione. Si procederà alla sostituzione definitiva di essi alla prima Assemblea. I poteri dei Membri così eletti scadranno all’epoca in cui dovrebbe normalmente terminare il mandato dei membri sostituiti.
    Il rinnovo triennale del Consiglio ha luogo integralmente.
    I Membri uscenti sono rieleggibili.
    Il Consiglio nomina entro il suo seno:
    il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere.
  • Articolo 8:
    L’Assemblea elegge anche tre Revisori dei conti.
    Essi porvvedono al controllo generale dell’Amministrazione, secondo le norme del Codice Civile sui Sindaci delle Società Commerciali.
    L’Assemblea elegge inoltre il Collegio dei Probiviri.
  • Articolo 9:
    Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l’anno ed ogni volta che è convocato dal Presidente oppure su richiesta di almeno 1/4 dei suoi membri.
    La riunione è valida purché siano presenti la metà più uno dei suoi componenti escluso il Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, decide il voto del Presidente.
    Sarà redatto verbale delle sedute.
    I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
  • Articolo 10:
    I Membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere alcuna retribuzione per le loro funzioni. Sono soltanto possibili dei rimborsi spese che devono essere oggetto di una delibera del Consiglio Direttivo presa in assenza degli interessati; le pezze di appoggio devono essere presentate per la verifica.
  • Articolo 11:
    All’assemblea hanno diritto di intervenire i Soci di ogni categoria. Ogni Socio può farsi rappresentare nell’Assemblea soltanto da un altro Socio, ogni Socio non può ricevere un numero di deleghe superiore a tre.
    L’Assemblea è indetta in sessione ordinaria una volta l’anno non oltre il mese di febbraio ed in sessione straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o se ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 dei Soci.
    L’ordine del giorno sarà redatto dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.
    All’Assemblea sarà presentato dal Presidente, il rendiconto consuntivo con una relazione sull’attività svolta durante l’anno precedente, nonchè il Conto di previsione e le proposte per l’esercizio successivo.
    Nella stessa sessione, se del caso, l’Assemblea eleggerà il Consiglio Direttivo.
    Il rendiconto annuale e il conto di previsione sono inviati ogni anno a tutti i membri dell’Associazione.
  • Articolo 12:
    L’anno sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  • Articolo 13:
    Alla discussione ed alle decisioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, sono sottoposte le materie di maggiore importanza che concernono gli scopi e la vita dell’associazione. E’ competenza dell’Assemblea straordinaria ogni eventuale modifica dello Statuto. Essa si intende approvata quando abbia conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati, il cui numero non deve essere inferiore ad 1/5 degli Associati.
  • Articolo 14:
    Le riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie saranno indette mediante avviso a domicilio dei Soci con un anticipo di almeno 5 giorni sulla data stabilita per l’Assemblea.
    L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione.
  • Articolo 15:
    L’Assemblea è valida in prima convocazione solo se siano presenti la metà più uno dei Soci in mancanza del numero legale l’Assemblea si intende riconvocata dopo un’ora dalla prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei presenti o dei rappresentati.
    Le deliberazioni sono approvate quando raccolgono il voto favorevole della metà più uno dei voti validi. In caso di parità decide, nelle votazioni palesi, il voto del Presidente.
  • Articolo 16:
    Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti sociali e giuridici di fronte a terzi ed in giudizio e ha la firma sociale. Il Presidente è autorizzato pertanto a riscuotere da pubblica amministrazione e da privati qualsiasi somma o mandato di pagamento di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza; lo stesso potrà rappresentare l’Associazione presso qualunque ufficio ferroviario, doganale, compagnie di navigazione e trasporto.
    Il Presidente vigila sull’andamento generale dell’Associazione, convoca il Consiglio Direttivo, appresta l’ordine delle riunioni del Consiglio stesso e delle Assemblee.
    In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente designato o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.
    In caso di vertenze giudiziarie il Presidente può essere sostituito soltanto da un suo rappresentante, appositamente designato da una procura speciale.
    I rappresentanti dell’Associazione devono essere in pieno possesso dei loro diritti civili.

Titolo III
PATRIMONIO, FONDO DI RISERVA E PROVENTI ANNUALI

  • Articolo 17:
    Il fondo comune della Associazione è costituito dalle quote dei Soci, nonchè da elargizioni, donazioni, offerte e lasciti e da qualsiasi altra attribuzione a suo vantaggio.
  • Articolo 18:
    Annualmente sarà costituito un fondo di riserva sul quale confluirà, alla fine di ciascun esercizio la parte eccedente dei proventi non destinati alla parte patrimoniale nè necessaria al funzionamento dell’associazione durante il primo semestre dell’esercizio seguente.
    La quantità e la composizione del fondo di riserva possono essere modificate per deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

TITOLO IV
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

  • Articolo 19:
    La proposta di scioglimento dell’Associazione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei Soci regolarmente iscritti e sottoposta all’esame e alle decisioni dell’Assemblea. Per la validità della deliberazione di questa valgono le norme di legge (art 21 c.c.).
    In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea stessa procederà alla nomina di un comitato di liquidazione composto di tre Membri. Il Comitato di liquidazione, dopo aver provveduto alla realizzazione delle attività ed al pagamento delle passività, devolverà ogni attività residua ai Musei di Napoli, ad analoghe istituzioni non lucrative di utilità sociale secondo le deliberazioni dell’Assemblea.
  • Articolo 20:
    Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.